STATUTO

(Modificato ed integrato dall'Assemblea Straordinaria del 27 Ottobre 2020)

 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1.=

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata:

 

"DIAVOLI ROSSI, GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE ODV ETS"

in sigla "DIAVOLI ROSSI, ODV ETS"

 

L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

o dell’acronimo “ODV” è obbligatorio, a sensi di legge.

L'acronimo ETS potrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo dopo l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

ARTICOLO 2.=

 

L'Associazione ha sede in TIRIOLO (CZ) alla Località Castaneto n.14 presso il Presidente "pro tempore", signor DOMENICO GUZZO.

Con delibera dell'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato nonchè istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza.

Spetta,  invece,  all'assemblea  straordinaria  deliberare  il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato nonchè istituire, trasferire o

 

sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con "rappresentanza stabile", sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3.=

 

La durata dell'Associazione è illimitata.

 

SCOPO ARTICOLO 4.=

L'Associazione ha come scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale: salvaguardare e proteggere la vita umana, i beni, l'ambiente, i boschi e le colture agrarie nel rispetto delle leggi, la salvaguardia  ambientale,  forestale  e  la  Protezione  Civile, prestando gratuitamente opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, catastrofi o altri eventi che possono arrecare pericolo all'incolumità delle persone, all'ambiente ed alle cose, mediante l'impiego di uomini, servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate.

L'Associazione si propone di operare, per le finalità sopra- dette, mediante interventi di carattere urgente e temporaneo in situazioni di emergenza, rimanendo estranea alle sue finalità ogni attività continuativa  di assistenza in situazioni che non comportino sofferenze e danni per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.

 L'Associazione, che agisce per la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela ed il riconosci- mento dei diritti della persona, nonchè quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri, allo scopo di meglio salvaguardare e proteggere la vita umana, la sua qualità e contribuire ad alleviare le sofferenze delle donne e degli uomini, potrà agire nei momenti di emergenza con attività di soccorso socio-sanitario in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Per lo stesso scopo potrà approntare, sia in occasione di eventi calamitosi che in circostanze ordinarie, strutture, strumenti e servizi, anche protratti nel tempo, per soccorrere, aiutare ed assistere temporaneamente e gratuitamente le persone impedite da disabilità e/o in stato di momentaneo bisogno fisico per infermità o trauma.

L'Associazione potrà promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri enti privati e pubblici, nonchè avvalendosi dell'aiuto di singole persone, tutte le attività culturali, didattiche, di ricerca scientifica, sportive e ricreative che possono essere utili per la diffusione dei principi della solidarietà umana, civile e sociale,  ovvero per la migliore protezione della vita, della pubblica incolumità e per la tutela dell'ambiente naturale.

Essa può aderire ad Enti privati o pubblici a carattere Regionale, Nazionale ed Internazionale aventi scopi simili ed essere da loro rappresentata.

L'ambito territoriale di intervento è definito con le seguenti priorità: comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Gli interventi nei vari ambiti potranno essere svolti relativamente alle risorse umane e tecniche dell'Associazione.

L'Associazione potrà perseguire le suddette finalità anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

L'associazione è un'organizzazione di volontariato ai sensi della normativa del Terzo Settore, pertanto per lo svolgimento della propria attività si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 5.=

Il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.4 che precede. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

            a)  quote associative e contributi degli associati;

b)  contributi pubblici e privati;

 

c)  donazioni e lasciti testamentari;

 

d)  contributi di organismi internazionali;

 

e)  rimborsi derivanti da convenzioni;

 

f)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g)   beni mobili, anche registrati, ed immobili che verranno acquistati dall'associazione;

h)  rendite patrimoniali.

 

L'associazione potrà porre in essere tutte le attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del d.Lgs. n.117/2017.

ARTICOLO 6.=

 

L'esercizio finanziario va dal gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Preventivo  predisposto  dal Consiglio  Direttivo nei modi di legge, è presentato all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, entro il mese di novembre dell'anno che precede l'esercizio finanziario stesso.

Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo nei modi di legge, è presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno

 

  successivo  a quello di cui si riferisce o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno: una volta approvato dall'assemblea è depositato nel

 

R.U.N.T.S. a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo le modalità previste dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea: una volta approvato dall'assemblea è depositato nel R.U.N.T.S. a cura del Consiglio Direttivo.

I bilanci devono restare pubblicati nel sito ufficiale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e rimarranno pubblicati su detto sito per i dieci giorni successivi all'approvazione.

L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art.15 del Codice del Terzo Settore.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ASSOCIATI ARTICOLO 7.=

Il numero degli associati è illimitato.

 

Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice del Terzo Settore in materia di Organizzazioni di Volontariato.

Gli associati si distinguono in "attivi" e "sostenitori".

 

Sono "associati attivi" coloro che danno all'associazione, oltre ad un contributo materiale, anche un contributo di natura personale, mettendo a disposizione la propria capacità ed esperienza impegnandosi a prestare fattivamente e gratuitamente la propria opera negli interventi operativi. La qualifica di "attivo" ed il correlativo impegno personale ha la durata di un anno ed è rinnovabile esplicitamente. Possono essere "associati attivi" soltanto persone fisiche di maggio- re età.

Sono "associati sostenitori" coloro che danno all'associazione un contributo finanziario o materiale consistente nella proprietà o nella disponibilità di beni, valori, merci, strumenti ed attrezzature utili al conseguimento degli scopi associativi.

Gli "associati sostenitori" possono essere persone  fisiche ovvero società, enti o associazioni di qualsiasi specie che per i propri scopi possono  contribuire  alla  realizzazione delle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 8.=

 

Coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono presentare apposita richiesta al Consiglio Direttivo.

 

 Le domande di ammissione devono contenere l'indicazione delle generalità complete, la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare senza riserve statuto, regolamento e delibere legalmente adottate dagli organi sociali, nonchè il tipo e l'entità del contributo materiale offerto.

Nel caso il richiedente fosse un'associazione o un ente, pubblico o privato, la domanda va corredata della delibera dell'organo competente e deve indicare la persona delegata a rappresentarlo.

La domanda deve essere presentata in forma scritta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo e compilato in ogni sua parte.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo con delibera motivata secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, da adottarsi entro 30 (trenta) giorni alla data di ricevimento della richiesta di ammissione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'associato dovrà versare la quota associativa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di ammissione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda di ammissione il rifiuto di ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato all’interessato.

L’interessato che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rifiuto di ammissione può presentare nuovamente la domanda di ammissione.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Gli associati tutti ogni anno versano una quota il cui importo è determinato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e comunicato agli associati medesimi unitamente alle modalità di versamento.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, in caso di scioglimento dell'associazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Per raggiungere le proprie finalità l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, gratuite e volontarie dei propri associati.

Il volontario è persona che, per sua libera scelta, per il tramite dell'associazione svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario: possono essergli rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione;  sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; l'associazione curerà la copertura assicurativa del volontario ai sensi di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione di cui fa parte.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, personali e volontarie.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dall'associazione medesima.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonchè le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione,

 a versare la quota associativa ed a partecipare attivamente alle iniziative pro- mosse dall'associazione.

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e di essere eletti alle cariche associative; hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne consentirà l'esame entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'associazione stessa; hanno, inoltre, tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

ARTICOLO 9.=

 

Gli "associati attivi" devono essere continuamente ed immediatamente disponibili per la partecipazione attiva agli interventi operativi.

Devono, inoltre, essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, per la partecipazione alle altre attività associative specificatamente riguardanti il settore di competenza. A tali fini gli "associati attivi" devono assicurare con ogni mezzo idoneo la propria costante reperibilità.

Essi sono in ogni caso responsabili dell'addestramento e dell'aggiornamento tecnico  personale  necessario  per assicurare la migliore efficienza del proprio servizio.

Gli associati attivi che siano lavoratori subordinati presso terzi hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste

 

dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Gli organi dell'associazione faranno, comunque, quanto è in loro potere per evitare che la partecipazione alle attività dell'associazione possa nuocere alla posizione di lavoro.

ARTICOLO 10.=

 

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

 

-  morte;

 

-  recesso;

 

-  esclusione;

 

- morosità nel versamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa.

ARTICOLO 10.=

 

La qualità di associato non è trasmissibile.

 

L'associato può recedere dall'associazione:  la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed avrà effetto dal momento dell'accettazione della stessa.

La dichiarazione di recesso comunicata dopo l'inizio di una situazione d'emergenza non ha effetto se non dopo la cessazione di tale situazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea su proposta  del  Consiglio  Direttivo,  deve  essere  preceduta  da formale contestazione degli addebiti;

  

deve essere specificamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato.

Gli associati possono essere esclusi per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ed in particolare nei casi di comportamenti contrari alle disposizioni del presente statuto e del regolamento o alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi o denigratori nei confronti dell’associazione, dei suoi organismi e degli associati ovvero qualora in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione o fomentino in seno ad essa dissidio o disordine; ed in genere in caso di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto; ovvero a causa dell’inadempimento  del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli altri associati od organi.

Qualora l'accertamento di tali atti o comportamenti fosse oggetto di procedimento penale, l'associato potrà essere escluso in via cautelare fino alla definizione del procedimento.

L'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione; il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Qualora entro i termini stabiliti dall'art.8 che precede l'associato non provveda al pagamento della quota di iscrizione o della quota annuale associativa,

il Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento provvederà ad intimare il relativo adempimento entro trenta giorni dal ricevimento

dell'intimazione stessa.

Decade per morosità l'associato il quale non provveda all'integrale pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo nella messa in mora; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio stesso.

Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 11.=

SOSPENSIONE TEMPORANEA

Ciascun associato può, giustificandone i motivi, chiedere al Consiglio Direttivo la temporanea sospensione degli obblighi di carattere materiale o personale assunti verso l'associazione.

Le domande di sospensione presentate dopo l'inizio di una emergenza non hanno effetto se non dopo la cessazione di tale situazione.

Sulla domanda di sospensione delibera il Consiglio Direttivo.

 

ORGANI

ARTICOLO 12.=

L'Associazione è retta e caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative in assenza di limitazioni

 

soggettive alle candidature, dall'assenza di discriminazioni fra le persone, nonchè della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Sono organi dell'associazione:

 

-  l'assemblea degli associati;

 

-  il Consiglio Direttivo;

 

-  il Collegio dei Probiviri;

 

-   l'organo di controllo e l'organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e successive modifiche ed integrazioni.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 13.=

L'assemblea degli associati è l'organo supremo dell'associazione.

Rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Gli Associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale consuntivo ed entro il 30 novembre  per l'approvazione  del bilancio preventivo;  l'assemblea dovrà, inoltre,

essere convocata quando se ne ravvisi la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da al- meno un terzo degli associati o da almeno due terzi degli

amministratori: in tal caso la convocazione deve essere effettuata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 14.=

 

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede del- l'associazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata a mano o con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax o posta elettronica riscontrati per ricevimento, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, consegnati o inviati agli aventi diritto al domicilio o recapito risultanti dai libri sociali, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di tali formalità, l'assemblea si reputa regolar- mente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano pure presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di revisione, se esistenti.

L’assemblea in caso di necessità può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

·   sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

·   sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

·  sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15.=

 

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea in sede ordinaria:

-   approva il bilancio o rendiconto annuale consuntivo ed il bilancio preventivo; e ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio sociale;

-   elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e, se previsto, l'organo di controllo e di revisione;

-  delibera sull'esclusione degli associati;

 

-   approva il programma relativo alle attività dell'associazione, gli indirizzi programmatici dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;

-   approva gli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo, e le relative modifiche;

-  ratifica, ove richiesto, le delibere del Consiglio Direttivo;

-   delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del- l'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

L'assemblea - tanto ordinaria che straordinaria - delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) devono essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazione di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori, e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regola- mento.

 

ARTICOLO 16.=

 

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa

che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione da altro associato che non sia dipendente dell'associazione o componente del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo e di revisione, se esistenti; i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

Ogni associato non può avere più di tre deleghe. Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea.

ARTICOLO 17.=

 

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti; l'assistenza del segretario non è  necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione dell'assemblea e la legittimazione degli intervenuti, l'esistenza e la regolarità delle deleghe di voto, quindi accertare la regolarità della costituzione e risolvere le relative contestazioni, di dirigere la riunione, controllare l'esito delle votazioni e proclamarne

il risultato. Il voto deve essere espresso in modo palese.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea  straordinaria  deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni assembleari saranno trascritte nel relativo libro e pubblicate sul sito ufficiale dell'associazione per i dieci giorni successivi all'assunzione delle stesse.

ARTICOLO 18.=

 

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile, pertanto le deliberazioni dell'assemblea  sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione  la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 19.=

 

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo com posto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, comunque sempre in numero dispari, determinato dall'assemblea in sede di nomina, eletti dall'assemblea tra le persone fisi che associate ovvero tra le persone fisiche socie o associate degli enti associati.

I consiglieri vengono eletti per il 70% (settanta per cento) fra gli "associati attivi", e per il 30% (trenta per cento) tra gli "associati sostenitori".

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S. ai sensi e con le modalità di cui al comma 6 dell'art.26 del co- dice del d.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; una volta nominato elegge tra i suoi membri il Presi dente, il Vice Presidente ed il Segretario.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a svolgere attivamente la propria funzione: il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i relativi poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti o funzioni.

I componenti del Consiglio Direttivo possono dimettersi dall’Organo presentando apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio stesso. Le dimissioni hanno effetto dal momento dell’accettazione delle stesse. Nel caso di rigetto deve essere ripresentata con la formula dell’irrevocabilità. La dimissioni comunicate dopo l’inizio di una situazione d’emergenza non hanno effetto se non dopo la cessazione di tale situazione.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti, subentrerà il primo dei non eletti nelle rispettive qualifiche.

Qualora la lista dei non eletti fosse esaurita o non esistente, il Presidente dovrà convocare l'assemblea per la sostituzione dei membri mancanti.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, il Presi- dente dovrà convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In ogni caso gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, compresa quella di Presidente del Consiglio stesso, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 20.=

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce  anche fuori dalla sede dell'associazione, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri: in tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

La riunione del Consiglio Direttivo in caso di necessità ed urgenza può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, tele- conferenza), a condizione che:

·  il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

·sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

·  sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21.=

 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai componenti il Consiglio Direttivo ed all'organo di controllo e di revisione, se esistenti, a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento, ovvero fax o posta elettronica riscontrati per ricevi- mento o qualsiasi

altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni  liberi prima della riunione: detta comunicazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax o posta elettronica riscontrati per ricevimento o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del- l'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

Qualora siano presenti tutti i membri in carica ed i componenti l'organo di controllo e di revisione, se esistenti, il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione.

ARTICOLO 22.=

 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori aventi diritto al voto presenti alla riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni consiliari saranno trascritte nel relativo libro e pubblicate sul sito ufficiale dell'associazione per i dieci giorni successivi all'assunzione delle stesse.

ARTICOLO 23.=

 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, pertanto potrà compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che in virtù di legge o del presente statuto siano riservati alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle convenzioni tra l’associazione e le Amministrazioni pubbliche  di  cui  all’art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, determinandone anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ARTICOLO 24.=

 

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Nei casi di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Egli esercita inoltre, nelle situazioni di emergenza, i seguenti poteri:

1)  mobilitazione totale degli "associati sostenitori" e degli "associati attivi" e dei mezzi;

   2)  mobilitazione dei servizi interessati al tipo di emergenza;

 

3)   dirige l'eventuale impiego degli "associati sostenitori" che offrono la propria collaborazione personale;

4)   nomina responsabili provvisori di operazioni di emergenza. Il Presidente dovrà tempestivamente convocare  il  Consiglio Direttivo per fornire tutte le informazioni del caso.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice- Presidente.

SEGRETARIO

ARTICOLO 25.=

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

 

-   provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro de- gli associati e dei libri sociali di cui all'art.15 del Codice del Terzo Settore;

-  provvede al disbrigo della corrispondenza;

 

-   è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

-  provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del- l'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione  nominativa dei soggetti eroganti;

-  cura ogni adempimento amministrativo dell'associazione.

 

ARTICOLO 26.=


ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

 

L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente su delibera dell’Assemblea.

Nel caso di nomina ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti  da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale i- scritti nell'apposito registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo: in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore ed operano in base alla legge ed alla prassi prevista in materia.

I membri dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono

alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo e l’Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo ed all’assemblea in merito all’attività svolta almeno una volta all’anno in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

I componenti l’organo di controllo e l’organo di revisione devono essere dotati di adeguata professionalità, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Alla fine di ciascun esercizio, l’organo di controllo e l’or- gano di revisione, ognuno per le proprie competenze, predisporrà un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà al Consiglio Direttivo le risultanze delle verifiche effettuate in corso d’anno.

L’organo di controllo e di revisione partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza di- ritto di voto.

ARTICOLO 27.=

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indi- cate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Esso dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

Una volta nominato elegge tra i suoi membri il Presidente.

 

Il Collegio dei Probiviri giudica sui ricorsi contro le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione, di esclusione o di sospensione cautelare ed esercita gli altri poteri attribuitigli dal presente statuto.

ARTICOLO 28.= SCIOGLIMENTO

L'assemblea degli associati in sede straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge, nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 29.=

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, nell'atto costitutivo  e negli eventuali regolamenti  interni si fa riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii, ed, in quanto compatibili, alle norme dettate in materia dal codice civile.

ARTICOLO 30.= NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art.104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art.5-sexies del D.L. n.148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.