STATUTO (Modificato ed integrato dall'Assemblea Straordinaria del 27 Ottobre 2020)
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1.=
E' costituita
l'Associazione di
volontariato
denominata:
"DIAVOLI
ROSSI,
GRUPPO VOLONTARI
ANTINCENDIO
E
PROTEZIONE CIVILE
ODV ETS"
in sigla
"DIAVOLI
ROSSI, ODV
ETS" L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”
o
dell’acronimo
“ODV” è
obbligatorio,
a sensi
di legge.
L'acronimo ETS
potrà
essere utilizzato negli atti,
nella
corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico
solo dopo
l'iscrizione
dell'associazione al Registro
Unico
Nazionale del
Terzo
Settore (R.U.N.T.S.). ARTICOLO 2.=
L'Associazione ha
sede in
TIRIOLO
(CZ) alla
Località
Castaneto n.14
presso il
Presidente
"pro tempore",
signor
DOMENICO GUZZO.
Con delibera
dell'organo amministrativo potrà
trasferire la
sede legale
nell'ambito
del Comune
sopra
indicato nonchè
istituire,
trasferire
o sopprimere ovunque unità
locali
operative quali,
ad esempio,
uffici
amministrativi,
succursali, filiali senza
stabile
rappresentanza. Spetta, invece, all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato nonchè istituire, trasferire o
sopprimere sedi
secondarie,
filiali,
agenzie e
delegazioni
con
"rappresentanza
stabile", sia in
Italia che
all'estero.
ARTICOLO 3.=
La durata
dell'Associazione
è
illimitata.
SCOPO
ARTICOLO
4.=
L'Associazione ha come
scopo
il perseguimento, senza
scopo
di lucro,
neanche
indiretto, di
finalità
civiche,
solidaristiche
e di
utilità
sociale mediante
lo
svolgimento
in
via
esclusiva
o
principale delle seguenti
attività di
interesse
generale:
salvaguardare e
proteggere la vita
umana, i
beni,
l'ambiente, i
boschi e
le colture agrarie
nel
rispetto delle
leggi,
la
salvaguardia
ambientale,
forestale
e la
Protezione
Civile, prestando
gratuitamente
opera di
soccorso e
di
assistenza
alle
popolazioni
colpite da
calamità
naturali, catastrofi o
altri
eventi che
possono
arrecare pericolo
all'incolumità delle persone,
all'ambiente ed alle
cose,
mediante
l'impiego di
uomini,
servizi ed
attrezzature
tecnicamente qualificate.
L'Associazione si
propone di
operare,
per le
finalità
sopra- dette,
mediante
interventi di
carattere urgente e
temporaneo in situazioni
di
emergenza,
rimanendo estranea
alle sue
finalità
ogni attività
continuativa
di
assistenza in situazioni
che non
comportino sofferenze e
danni per
l'incolumità
delle
Per lo
stesso
scopo potrà
approntare,
sia in
occasione
di
eventi calamitosi che in
circostanze ordinarie, strutture,
strumenti e
servizi,
anche protratti
nel tempo,
per
soccorrere,
aiutare ed
assistere
temporaneamente e gratuitamente
le
persone
impedite da
disabilità
e/o in
stato
di
momentaneo
bisogno fisico
per
infermità o
trauma.
L'Associazione
potrà promuovere e svolgere,
anche in
collaborazione
con altri
enti
privati e
pubblici,
nonchè
avvalendosi
dell'aiuto di
singole
persone, tutte
le attività
culturali, didattiche, di ricerca
scientifica, sportive e
ricreative che possono
essere
utili per
la
diffusione dei
principi
della solidarietà
umana,
civile e
sociale,
ovvero per
la
migliore protezione
della
vita, della
pubblica
incolumità e per
la tutela
dell'ambiente
naturale.
Essa può
aderire ad
Enti privati o
pubblici a
carattere
Regionale,
Nazionale ed
Internazionale
aventi
scopi simili
ed essere
da loro
rappresentata.
L'ambito
territoriale di
intervento
è definito
con le
seguenti
priorità:
comunale,
provinciale,
regionale,
nazionale
ed internazionale.
Gli interventi
nei vari
ambiti
potranno essere
svolti
relativamente
alle risorse
umane e
tecniche
dell'Associazione.
L'Associazione
potrà perseguire le
suddette
finalità anche
mediante
forme di
collaborazione con lo
Stato, le
Regioni e
gli Enti
locali.
L'associazione è
un'organizzazione di
volontariato ai sensi
della
normativa del Terzo
Settore,
pertanto per
lo
svolgimento della
propria
attività si
avvarrà
in modo determinante
e prevalente
delle
prestazioni personali, volontarie
e gratuite
dei propri
associati o delle
persone
aderenti agli
Enti
associati. PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO
5.=
Il patrimonio dell'associazione deve
essere
utilizzato
esclusivamente per
lo svolgimento delle
attività
istituzionali
ai fini
dell'esclusivo
perseguimento di
finalità
civiche,
solidaristiche e
di utilità
sociale di
cui
all'art.4 che
precede. Il
patrimonio
dell'Associazione è costituito
da:
b)
contributi
pubblici e
privati;
c)
donazioni e
lasciti
testamentari;
d)
contributi di
organismi
internazionali;
e)
rimborsi derivanti
da
convenzioni;
f)
entrate derivanti
da attività
commerciali e produttive
marginali;
g)
beni
mobili,
anche registrati,
ed
immobili che
verranno
acquistati
dall'associazione;
h)
rendite
patrimoniali.
L'associazione
potrà porre
in essere
tutte
le
attività ed
iniziative al
fine di
finanziare
le proprie
attività di
interesse
generale, anche
attraverso
la richiesta
a terzi
di
lasciti, donazioni
e
contributi di
natura non
corrispettiva,
nel
rispetto dei
principi
di verità,
trasparenza e correttezza
nei
rapporti con
i sostenitori ed
il
pubblico, in
conformità
alle disposizioni contenute nell'art.7
del d.Lgs.
n.117/2017. ARTICOLO 6.=
L'esercizio
finanziario va
dal 1°
gennaio al
31
dicembre
di ogni
anno.
Il Bilancio
Preventivo predisposto
dal
Consiglio Direttivo
nei modi
di legge,
è
presentato
all'Assemblea degli associati,
per
l'approvazione, entro il
mese
di
novembre
dell'anno che
precede
l'esercizio finanziario stesso.
Il Bilancio Consuntivo,
redatto dal
Consiglio
Direttivo nei
successivo a quello di cui si riferisce o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno: una volta approvato dall'assemblea è depositato nel
R.U.N.T.S. a
cura del
Consiglio
Direttivo.
Ricorrendo le
condizioni di legge,
il
Consiglio
Direttivo deve redigere il
bilancio
sociale secondo
le modalità
previste
dalla legge
da
sottoporre
all'approvazione dell'assemblea:
una
volta
approvato
dall'assemblea è
depositato nel R.U.N.T.S.
a cura
del
Consiglio
Direttivo.
I
bilanci devono
restare
pubblicati nel
sito
ufficiale
dell'Associazione
nei quindici
giorni che
precedono
l'assemblea convocata per
la loro
approvazione e rimarranno
pubblicati su
detto sito
per i
dieci
giorni successivi
all'approvazione.
L'associazione
deve tenere
i libri
sociali di
cui all'art.15 del
Codice del
Terzo
Settore.
E’ fatto
espresso
divieto di
distribuire, anche
in
modo
indiretto, utili
ed avanzi
di
gestione nonchè
fondi,
riserve comunque
denominate a fondatori,
associati, lavoratori,
collaboratori,
amministratori ed
altri
componenti degli
organi
sociali, anche
in caso
di recesso
o
di ogni
altra
ipotesi
di
scioglimento
individuale del rapporto
associativo.
ASSOCIATI
ARTICOLO
7.=
Il numero
degli
associati è
illimitato.
Il numero
minimo
degli associati
è quello
indicato
dal Codice
del Terzo
Settore in
materia di
Organizzazioni
di
Volontariato.
Gli associati si
distinguono in "attivi"
e
"sostenitori".
Sono "associati
attivi" coloro che
danno
all'associazione,
oltre ad
un
contributo materiale, anche
un
contributo di natura
personale, mettendo a
disposizione la
propria
capacità
ed
esperienza impegnandosi a
prestare
fattivamente e
gratuitamente
la propria
opera negli
interventi operativi. La
qualifica
di "attivo"
ed il
correlativo impegno personale
ha
la durata
di un
anno ed
è
rinnovabile esplicitamente. Possono
essere
"associati attivi" soltanto persone
fisiche di
maggio- re
età.
Sono "associati
sostenitori" coloro che
danno
all'associazione un
contributo
finanziario o
materiale
consistente nella proprietà
o nella
disponibilità di beni,
valori,
merci, strumenti
ed
attrezzature utili al
conseguimento degli scopi
associativi.
Gli "associati
sostenitori" possono essere persone
fisiche ovvero società,
enti o
associazioni di qualsiasi
specie che
per i propri scopi
possono
contribuire
alla
realizzazione
delle
finalità
dell'associazione. ARTICOLO 8.=
Coloro i
quali
intendono far
parte
dell'associazione devono
Nel caso
il
richiedente fosse
un'associazione
o
un
ente,
pubblico o
privato, la
domanda
va
corredata
della delibera
dell'organo
competente e
deve
indicare la
persona
delegata a
rappresentarlo.
La domanda
deve essere
presentata in
forma
scritta su
apposito
modello
predisposto dal
Consiglio Direttivo e
compilato
in ogni
sua parte.
Sulla domanda
di
ammissione
delibera il
Consiglio
Direttivo con delibera
motivata
secondo criteri
non
discriminatori
coerenti con
le finalità
perseguite
e l'attività di interesse
generale
svolta, da
adottarsi
entro 30
(trenta)
giorni alla
data di
ricevimento della richiesta
di
ammissione.
La deliberazione
è
comunicata
all'interessato ed
annotata
nel
libro
degli associati.
L'associato dovrà versare
la
quota
associativa entro
30 (trenta)
giorni dal
ricevimento
della
comunicazione della delibera
di
ammissione.
Entro 60
(sessanta) giorni dalla
domanda di
ammissione
il rifiuto
di
ammissione dovrà essere
adeguatamente motivato e
comunicato
all’interessato.
L’interessato che
provvede ad
eliminare
le cause
che hanno
portato al
rifiuto di
ammissione
può presentare
nuovamente la
domanda di
ammissione.
Il richiedente
al quale
sia stato
comunicato il
rigetto
della
domanda può
chiedere,
entro 60
(sessanta) giorni dalla
comunicazione
della
deliberazione di
rigetto,
che sull'istanza
si
pronunci il
Collegio
dei Probiviri.
Gli associati
tutti ogni
anno
versano una
quota
il
cui
importo è
determinato
dall'assemblea su proposta
del
Consiglio
Direttivo e
comunicato
agli associati
medesimi
unitamente alle
modalità
di versamento.
Le quote
versate
non sono
in alcun
modo
ripetibili nè
in
caso
di
scioglimento del singolo
rapporto
associativo, nè
in caso
di
scioglimento
dell'associazione, sono intrasmissibili
e non
rivalutabili.
Per raggiungere
le proprie
finalità
l'associazione si
avvale in
modo
determinante e
prevalente
delle prestazioni
personali,
gratuite e
volontarie
dei propri
associati.
Il volontario
è persona
che, per
sua libera
scelta, per
il
tramite
dell'associazione svolge attività
in favore
della
comunità e
del bene
comune
mettendo a
disposizione il proprio
tempo e
le proprie
capacità
in modo
personale, spontaneo e
gratuito
senza fini
di lucro,
neanche
indiretto,
ed
esclusivamente
per fini
di
solidarietà.
L'associazione è
tenuta ad
iscrivere
in apposito
registro i
volontari
che svolgono
la loro
attività in
modo non occasionale.
L'attività del
volontario non può
essere
retribuita
in
alcun modo,
nemmeno dal
beneficiario:
possono
essergli
rimborsate dall'associazione
soltanto le
spese
effettivamente sostenute per
l'attività prestata entro
i limiti
preventivamente stabiliti
dall'associazione;
sono in
ogni caso
vietati i
rimborsi
spese di
tipo
forfettario;
l'associazione curerà la
copertura
assicurativa del
volontario ai sensi
di legge.
La qualità
di
volontario è
incompatibile
con
qualsiasi forma
di rapporto
di lavoro
subordinato o autonomo
e con
ogni altro
rapporto
di contenuto
patrimoniale con l'associazione
di cui
fa parte.
Le prestazioni
fornite
dagli associati
sono
gratuite,
personali e
volontarie.
L'Associazione
può assumere
lavoratori
dipendenti o
avvalersi di
prestazioni
di lavoro
autonomo o
di altra natura
esclusivamente
nei limiti
necessari
al proprio
regolare
funzionamento
oppure nei
limiti
occorrenti a qualificare
o
specializzare
l'attività svolta
dall'associazione
medesima.
In ogni
caso il
numero dei
lavoratori
impiegati
nell'attività non
può essere
superiore
al 50% (cinquanta per
cento) del
numero dei
volontari. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonchè le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione,
a versare
la
quota
associativa
ed a
partecipare attivamente alle
iniziative pro- mosse
dall'associazione.
Hanno diritto
di
intervento e
di voto
in
assemblea e
di essere
eletti
alle cariche
associative; hanno diritto
di
esaminare i
libri
sociali facendone richiesta scritta
al
Consiglio Direttivo
che ne consentirà l'esame
entro
15
(quindici)
giorni dalla
richiesta, presso la
sede
dell'associazione
con facoltà
di farne
copia ed
estratti a
spese
dell'associazione stessa; hanno,
inoltre,
tutti gli
altri
diritti ed
obblighi
previsti dall'atto
costitutivo
e dal
presente
statuto. ARTICOLO 9.=
Gli "associati
attivi" devono essere
continuamente ed immediatamente
disponibili
per la
partecipazione
attiva agli
interventi
operativi.
Devono, inoltre,
essere
disponibili,
salvo gravi
e
giustificati
motivi, per
la
partecipazione alle altre
attività
associative
specificatamente riguardanti
il
settore
di
competenza. A
tali fini
gli
"associati attivi" devono
assicurare con ogni
mezzo
idoneo la
propria
costante
reperibilità.
Essi sono
in ogni
caso
responsabili
dell'addestramento e dell'aggiornamento tecnico
personale
necessario
per
assicurare la migliore
efficienza del proprio
servizio.
Gli associati attivi
che siano
lavoratori subordinati presso
dai
contratti o
dagli
accordi
collettivi,
compatibilmente
con
l'organizzazione
aziendale.
Gli organi
dell'associazione faranno, comunque,
quanto è
in
loro potere
per evitare
che la partecipazione alle
attività
dell'associazione
possa nuocere
alla
posizione
di
lavoro. ARTICOLO 10.=
La qualità
di
associato si
perde per
le seguenti
cause:
-
morte;
-
recesso;
-
esclusione;
-
morosità
nel
versamento della quota
di
iscrizione e
della quota
annuale
associativa. ARTICOLO 10.=
La qualità
di
associato non
è
trasmissibile.
L'associato può
recedere
dall'associazione:
la
dichiarazione
di recesso
deve essere
comunicata per iscritto
al
Consiglio Direttivo
ed avrà effetto dal
momento
dell'accettazione
della stessa. La dichiarazione di recesso comunicata dopo l'inizio di una situazione d'emergenza non ha effetto se non dopo la cessa
deve
essere
specificamente
motivata e
produce
effetti dalla
notifica
all'interessato.
Gli associati
possono
essere esclusi
per gravi
motivi che
rendano
incompatibile la
prosecuzione del rapporto
associativo,
ed in
particolare
nei casi
di
comportamenti
contrari alle
disposizioni
del
presente statuto
e del regolamento o
alle
deliberazioni
legalmente assunte dagli
organi
associativi o
denigratori nei confronti
dell’associazione, dei suoi
organismi e
degli
associati ovvero qualora
in
qualunque modo arrechino
danno
materiale o
morale
all'associazione o
fomentino in seno
ad essa
dissidio o
disordine;
ed
in
genere in
caso
di
inadempienza
delle
obbligazioni che
derivano
dalla legge
e dallo
statuto;
ovvero a
causa
dell’inadempimento
del dovere
di
collaborazione per
il
raggiungimento delle finalità
con gli
altri
associati od
organi.
Qualora
l'accertamento di
tali atti
o
comportamenti fosse oggetto
di
procedimento penale, l'associato
potrà
essere escluso
in via
cautelare
fino alla
definizione del procedimento.
L'associato può
ricorrere
al Collegio
dei
Probiviri entro
30 (trenta)
giorni dalla
comunicazione
dell'esclusione; il
ricorso
non sospende
gli effetti
del
provvedimento
impugnato. Qualora entro i termini stabiliti dall'art.8 che precede l'associato non provveda al pagamento della quota di iscrizione o della quota annuale associativa,
il Consiglio Diret
dell'intimazione stessa.
Decade
per
morosità
l'associato
il
quale non
provveda
all'integrale
pagamento di
quanto
dovuto entro
il termine
stabilito dal
Consiglio Direttivo
nella messa
in mora;
la
decadenza viene
dichiarata
dal Consiglio
stesso.
Gli associati
receduti, esclusi o
che
comunque abbiano
cessato di
appartenere all'associazione non
possono
ripetere i
contributi
versati nè
hanno
alcun diritto
sul
patrimonio dell'associazione. ARTICOLO 11.=
SOSPENSIONE
TEMPORANEA
Ciascun associato
può,
giustificandone i
motivi,
chiedere
al Consiglio
Direttivo
la temporanea sospensione degli
obblighi di
carattere
materiale o personale
assunti
verso
l'associazione.
Le domande
di
sospensione
presentate dopo l'inizio
di una
emergenza
non hanno
effetto se
non dopo la
cessazione di tale
situazione.
Sulla domanda
di
sospensione
delibera il
Consiglio
Direttivo. ORGANI
ARTICOLO
12.=
L'Associazione è retta e caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative in assenza di limitazioni
soggettive alle candidature,
dall'assenza di discriminazioni
fra le
persone,
nonchè della
gratuità
delle prestazioni
fornite
dagli aderenti.
Sono organi
dell'associazione:
-
l'assemblea
degli
associati;
-
il
Consiglio Direttivo;
-
il
Collegio
dei Probiviri;
-
l'organo
di
controllo e l'organo
di
revisione, al
verificarsi
delle condizioni di cui
agli artt.
30 e
31 del
Codice del
terzo
Settore (d.lgs.
117/2017)
e successive
modifiche
ed integrazioni. ASSEMBLEA
ARTICOLO
13.=
L'assemblea degli
associati è l'organo
supremo
dell'associazione.
Rappresenta
l'universalità
degli associati
e
le
sue
deliberazioni
prese in
conformità
della legge
e del
presente
statuto vincolano
tutti gli
associati,
anche se
assenti o
dissenzienti. Gli Associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale consuntivo ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; l'assemblea dovrà, inoltre,
essere convocata quando se ne ravvisi la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da al- meno un terzo degli associati o da almeno due terzi degli
amministratori: in
tal caso
la
convocazione
deve
essere effettuata
entro
quindici giorni
dal
ricevimento della richiesta. ARTICOLO 14.=
L'assemblea può
essere
convocata anche
fuori dalla
sede del-
l'associazione, purchè nell'ambito
del
territorio
nazionale.
L'assemblea deve
essere
convocata dal
Consiglio Direttivo mediante
lettera
raccomandata a mano
o con
avviso di
ricevimento,
ovvero
mediante fax
o posta elettronica
riscontrati per ricevimento,
o con
qualsiasi altro mezzo
idoneo ad
assicurare
la prova
dell'avvenuto ricevimento, contenente
l'elenco
delle materie
da
trattare, il
giorno,
il
luogo e
l'ora dell'adunanza,
consegnati o
inviati
agli aventi
diritto al
domicilio
o recapito
risultanti dai libri
sociali,
almeno 15
(quindici) giorni liberi
prima della
data
fissata per
la
riunione.
Nell'avviso di
convocazione dell'assemblea può
essere
fissato il
giorno
della seconda
convocazione;
questa non
può aver
luogo nello
stesso
giorno fissato
per la
prima. In mancanza di tali formalità, l'assemblea si reputa regolar- mente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano pure presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di revisione, se esistenti.
L’assemblea in
caso di
necessità
può essere
svolta in
collegamento
audio/video attraverso strumenti
di
comunicazione a
distanza (Skype,
videoconferenza,
teleconferenza), a condizione
che:
·
sia
consentito
al Presidente
di
accertare
l’identità e
la legittimazione
degli
intervenuti,
regolare lo
svolgimento
dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati
della
votazione;
·
sia
consentito
al soggetto
verbalizzante di percepire
adeguatamente
gli eventi
assembleari oggetto
di
verbalizzazione;
·
sia
consentito agli intervenuti
di
partecipare alla
discussione
ed alla
votazione
simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno. ARTICOLO 15.=
L'assemblea è ordinaria
o
straordinaria
ai
sensi
di legge.
L'assemblea
in sede
ordinaria:
-
approva
il bilancio
o
rendiconto annuale
consuntivo
ed
il
bilancio
preventivo; e ricorrendo
le
condizioni di
legge,
il
bilancio
sociale;
-
elegge
e revoca
i
componenti del
Consiglio
Direttivo, del Collegio
dei
Probiviri e,
se
previsto, l'organo
di
controllo
e di
revisione;
-
delibera
sull'esclusione degli associati;
-
approva
il
programma relativo alle
attività
dell'associazione,
gli indirizzi
programmatici dell'Associazione
proposti
dal Consiglio Direttivo;
-
approva
gli
eventuali regolamenti interni
redatti
dal Consiglio
Direttivo,
e le
relative
modifiche;
-
ratifica,
ove
richiesto,
le
delibere
del Consiglio
Direttivo;
-
delibera
sugli altri
oggetti
attinenti alla
gestione
del- l'associazione
riservati alla sua
competenza dal presente
statuto o
sottoposti
al suo
esame
dagli
amministratori.
L'assemblea in
sede
straordinaria, a
norma
di
legge,
delibera
sulle
modificazioni dell'atto costitutivo
e del
presente
statuto, sullo
scioglimento
dell'associazione, sulla nomina
e poteri
dei
liquidatori e
sulla
devoluzione del patrimonio.
L'assemblea -
tanto
ordinaria che
straordinaria
- delibera
su
quant'altro
ad essa
demandato per legge
o per
statuto.
Nel Registro
Unico
Nazionale del
Terzo
Settore (R.U.N.T.S.) devono essere
iscritte
le modifiche
dell'atto
costitutivo e
dello
statuto, le
deliberazione
di
trasformazione, fusione,
scissione,
scioglimento,
estinzione, liquidazione e
cancellazione,
i
provvedimenti che ordinano
lo
scioglimento, dispongono la
cancellazione o accertano
l'estinzione, le generalità
dei
liquidatori, e
tutti gli
altri atti
e fatti
la cui
iscrizione
è espressamente prevista da
norme di
legge o
di regola-
mento. ARTICOLO 16.=
Hanno diritto
di
intervento e
di
voto in
assemblea
tutti gli
che siano
iscritti
da
almeno tre
mesi nel
libro
degli associati.
L'associato può
farsi
rappresentare in
assemblea
mediante delega scritta anche
in calce
all'avviso di convocazione
da altro
associato
che non
sia
dipendente
dell'associazione o componente
del
Consiglio Direttivo o
dell'organo di controllo
e di
revisione, se esistenti;
i documenti
relativi
devono essere
conservati
dall'associazione.
La rappresentanza
può essere
conferita
soltanto per
singole
assemblee, con
effetto
anche per
le
convocazioni
successive.
Ogni associato non
può avere
più di
tre
deleghe. Ogni
associato
ha diritto
ad un
voto
in
assemblea. ARTICOLO 17.=
L'assemblea è
presieduta dal Presidente
del
Consiglio
Direttivo ed,
in
mancanza, dal Vice
Presidente; in mancanza
di entrambi
dalla
persona designata
dagli
intervenuti.
Il Presidente
è
assistito da
un
segretario designato dagli
intervenuti; l'assistenza del
segretario non è
necessaria
quando il
verbale
dell'assemblea è
redatto
da un
Notaio. Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione dell'assemblea e la legittimazione degli intervenuti, l'esistenza e la regolarità delle deleghe di voto, quindi accertare la regolarità della costituzione e risolvere le relative contestazioni, di dirigere la riunione, controllare l'esito delle votazioni e proclamarne
il risultato.
Il voto
deve essere
espresso
in modo
palese.
Delle riunioni
dell'assemblea si
redige
processo verbale
sottoscritto
dal
Presidente e dal
Segretario o dal
Notaio.
Il verbale
dell'assemblea straordinaria
deve
essere
redatto da
un notaio.
Nel verbale
devono
essere riassunte,
su
richiesta degli
associati,
le loro
dichiarazioni.
Le deliberazioni
assembleari saranno trascritte
nel
relativo
libro e
pubblicate
sul sito
ufficiale dell'associazione per
i dieci
giorni
successivi
all'assunzione
delle stesse. ARTICOLO 18.=
L'assemblea è
validamente costituita e
delibera
con le maggioranze previste
dall'articolo
21
del codice
civile,
pertanto le
deliberazioni
dell'assemblea sono prese a
maggioranza di voti
e con
la
presenza di
almeno la
metà degli
associati.
In seconda
convocazione
la
deliberazione è
valida
qualunque sia il
numero
degli
intervenuti.
Per le
modifiche dell'atto costitutivo
e dello
statuto
occorre la
presenza
di almeno
tre quarti
degli
associati ed
il voto
favorevole
della maggioranza
dei
presenti.
Per deliberare
lo
scioglimento
dell'associazione e la
devoluzione
del patrimonio
occorre
il voto favorevole
di almeno
quattro
quinti degli
associati. CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 19.=
L'associazione è
amministrata da un
Consiglio
Direttivo com
posto da
un minimo
di sette
ad un
massimo di
undici
membri, comunque
sempre in
numero
dispari,
determinato
dall'assemblea in
sede di
nomina,
eletti
dall'assemblea
tra
le
persone
fisi che
associate ovvero
tra le persone fisiche
socie o
associate
degli enti
associati.
I
consiglieri
vengono eletti
per il
70%
(settanta per cento)
fra gli
"associati attivi", e
per il
30%
(trenta per
cento) tra
gli
"associati sostenitori".
Gli
amministratori
entro trenta
giorni
dalla notizia
della loro
nomina
devono chiederne
l'iscrizione al R.U.N.T.S.
ai
sensi e
con le
modalità
di cui
al comma
6
dell'art.26 del
co- dice
del
d.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.
Il Consiglio
Direttivo dura in
carica tre
anni
ed
è
rieleggibile; una
volta
nominato elegge
tra i
suoi membri
il Presi
dente, il
Vice
Presidente ed il
Segretario.
I
componenti il
Consiglio
Direttivo sono
tenuti a
svolgere
attivamente la propria
funzione:
il consigliere
che senza
giustificato motivo non
partecipi a tre
riunioni
consecutive decade
automaticamente dalla carica. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i relativi poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio
Direttivo può nominare
procuratori per determinati
atti o
categorie
di atti
o funzioni.
I
componenti del
Consiglio
Direttivo possono
dimettersi
dall’Organo presentando apposita
lettera
raccomandata con
ricevuta
di ritorno
al
Consiglio stesso.
Le
dimissioni hanno
effetto dal
momento
dell’accettazione delle stesse.
Nel caso
di rigetto
deve essere
ripresentata con la
formula
dell’irrevocabilità.
La
dimissioni
comunicate dopo l’inizio
di
una
situazione
d’emergenza non hanno
effetto se
non dopo
la
cessazione
di tale
situazione.
Qualora venissero
a mancare
uno o
più
componenti,
subentrerà il primo
dei non
eletti
nelle rispettive qualifiche.
Qualora la
lista dei
non eletti
fosse
esaurita o
non
esistente, il Presidente dovrà
convocare l'assemblea per
la
sostituzione dei
membri
mancanti.
Se viene
meno la
maggioranza degli amministratori,
il
Presi- dente
dovrà convocare
l'assemblea
perchè
provveda alla
sostituzione
dei
mancanti.
In ogni
caso gli
amministratori così nominati
scadono
insieme con
quelli in
carica
all'atto della
loro
nomina.
Le cariche
di membro
del
Consiglio
Direttivo, compresa quella
di
Presidente del
Consiglio
stesso, sono
gratuite,
salvo
il rimborso
delle spese
effettivamente
sostenute
e documentate
per
l'attività
prestata ai
fini dello svolgimento
della
funzione.
ARTICOLO 20.=
Il Consiglio
Direttivo
si riunisce
anche fuori
dalla sede
dell'associazione, purchè in
Italia,
tutte le
volte che
il
Presidente
lo ritenga
necessario o opportuno,
ovvero
quando ne
sia fatta
richiesta
motivata da
almeno
un
terzo dei
suoi
membri: in
tale
ipotesi la
convocazione
deve
avvenire entro
venti
giorni dalla
ricezione
della richiesta.
La riunione
del
Consiglio
Direttivo in caso
di
necessità
ed
urgenza può
svolgersi
in collegamento
audio/video attraverso strumenti
di
comunicazione a
distanza
(videoconferenza, tele- conferenza),
a
condizione che:
·
il
Presidente possa accertare
l'identità e la
legittimazione
degli
intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza,
constatare e
comunicare
i risultati
della
votazione;
·sia consentito
al soggetto
verbalizzante di
percepire
adeguatamente gli
eventi
della riunione
oggetto di
verbalizzazione;
·
sia
consentito agli intervenuti
di
partecipare alla
discussione
ed alla
votazione
simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno. ARTICOLO 21.=
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai componenti il Consiglio Direttivo ed all'organo di controllo e di revisione, se esistenti, a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento, ovvero fax o posta elettronica riscontrati per ricevi- mento o qualsiasi
altro mezzo
idoneo
ad
assicurare
la
prova dell'avvenuto
ricevimento,
almeno otto
giorni
liberi
prima della
riunione:
detta
comunicazione deve
contenere
l'elenco delle
materie da
trattare,
il luogo,
il giorno
e l'ora
della
riunione.
Nei casi
di urgenza
la
convocazione può
essere
fatta con
telegramma,
fax o
posta
elettronica
riscontrati per ricevimento
o qualsiasi
altro
mezzo idoneo
ad
assicurare
la
prova del-
l'avvenuto
ricevimento, da inviarsi
almeno due
giorni
liberi prima
della
riunione.
Qualora siano
presenti
tutti i
membri in
carica ed
i
componenti
l'organo di
controllo
e
di
revisione,
se esistenti,
il
Consiglio
Direttivo potrà
validamente
deliberare anche in
assenza di
dette
formalità di convocazione. ARTICOLO 22.=
Per la
validità
delle
deliberazioni del
Consiglio
Direttivo è
necessaria
la presenza
della
maggioranza dei
componenti
in
carica ed
il voto
favorevole
della maggioranza
degli
amministratori
aventi diritto
al voto
presenti
alla riunione.
La riunione
è
presieduta dal
Presidente
ed, in
sua
mancanza, dal
Vice
Presidente; in mancanza
di
entrambi
dalla persona
designata
dagli intervenuti.
Delle riunioni
del
Consiglio
Direttivo verrà
redatto
processo verbale
sottoscritto
dal
Presidente e
dal
Segretario.
Le deliberazioni
consiliari saranno trascritte
nel
relativo libro
e
pubblicate sul sito
ufficiale
dell'associazione
per i
dieci
giorni successivi
all'assunzione
delle
stesse. ARTICOLO 23.=
Il Consiglio
Direttivo è investito
dei più
ampi poteri
per
la gestione
ordinaria e
straordinaria
dell'associazione, pertanto potrà
compiere
tutte le
operazioni necessarie per
l'attuazione
dell'oggetto
sociale,
fatta eccezione
per quelli
che
in virtù di
legge o
del
presente statuto
siano
riservati alla
competenza
dell'assemblea.
Il Consiglio
Direttivo delibera sulle
convenzioni tra l’associazione
e le
Amministrazioni
pubbliche di
cui
all’art.56
comma 1
del D.Lgs.
117/2017,
determinandone
anche le
modalità di
attuazione
e sono
stipulate
dal Presidente
dell’organizzazione,
quale suo
legale
rappresentante.
Copia di
ogni
convenzione è
custodita,
a cura
del
Presidente, presso
la sede
dell’organizzazione. ARTICOLO 24.=
Al Presidente
del
Consiglio
Direttivo spetta la
rappresentanza
legale
dell'associazione di fronte
ai
terzi
ed
in
giudizio.
Nei casi
di
necessità ed urgenza
assume i
provvedimenti di
competenza
del Consiglio
Direttivo
sottoponendoli a
ratifica
nella prima
riunione
successiva. Egli esercita inoltre, nelle situazioni di emergenza, i seguenti poteri:
1)
mobilitazione
totale
degli "associati
sostenitori" e degli
"associati attivi" e
dei mezzi;
2)
mobilitazione
dei servizi
interessati al tipo
di
emergenza;
3)
dirige
l'eventuale
impiego degli
"associati sostenitori" che
offrono la
propria
collaborazione personale;
4)
nomina
responsabili
provvisori di operazioni
di
emergenza. Il
Presidente dovrà
tempestivamente
convocare il Consiglio
Direttivo
per fornire
tutte le
informazioni del caso.
In caso
di sua
assenza o
impedimento
ne fa
le
veci
il
Vice-
Presidente. SEGRETARIO
ARTICOLO
25.=
Il Segretario coadiuva il
Presidente ed ha
i seguenti
compiti:
-
provvede
alla tenuta
ed
all'aggiornamento
del registro
de- gli
associati
e dei libri sociali
di
cui
all'art.15 del
Codice del
Terzo
Settore;
-
provvede
al
disbrigo della
corrispondenza;
-
è
responsabile della
redazione e
della
conservazione dei verbali
delle
riunioni degli
organi
collegiali;
-
provvede
alla tenuta
dei
registri e
della
contabilità del- l'associazione,
nonché alla
conservazione
della
documentazione
relativa, con
l'indicazione
nominativa
dei soggetti
eroganti;
-
cura
ogni
adempimento
amministrativo dell'associazione. ARTICOLO 26.=
ORGANO DI
CONTROLLO -
REVISIONE
LEGALE DEI
CONTI
L’Organo di
controllo e
l’Organo
di revisione,
entrambi
anche in forma monocratica,
sono
nominati al
ricorrere
dei requisiti
previsti
dagli articoli
30 e
31 del
Codice del
Terzo
Settore o
facoltativamente
su delibera
dell’Assemblea.
Nel caso
di nomina
ai
componenti
dell’Organo di controllo
si
applica
l’art. 2399
del codice
civile ed
essi devono
essere
scelti tra
le
categorie di soggetti
di
cui
al
comma 2,
art.
2397 del
codice
civile; nel
caso di
organo
collegiale, i predetti
requisiti
devono essere
posseduti
da almeno
uno dei
componenti.
Ove ricorrano
i
presupposti per
l’applicazione
dell’art. 31
del Codice
del Terzo
Settore,
l’Associazione
nomina un
Revisore
legale dei
conti o
una
Società di
revisione
legale
i- scritti
nell'apposito
registro.
La Revisione
legale dei
conti può
essere
affidata
all'organo di
controllo:
in tal
caso
l'organo di
controllo è
costituito
da revisori
legali
iscritti
nell'apposito
registro.
L’Organo di
controllo e l’Organo
di
revisione, ove
non
obbligatori per
legge,
sono organi
meramente facoltativi, ma
ove nominati
esercitano le funzioni
di cui
agli
articoli 30
e
31
del Codice
del Terzo
Settore ed
operano in
base alla
legge
ed
alla
prassi prevista
in materia. I membri dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono
alla
data di
approvazione del
bilancio del
terzo esercizio successivo alla
nomina.
La carica
di Organo
di controllo
e
di
Organo di
revisione è incompatibile
con quella
di membro
del Consiglio
Direttivo.
L’Organo di
controllo e l’Organo
di revisione
relazionano al
Consiglio Direttivo
ed all’assemblea
in
merito all’attività
svolta almeno
una volta
all’anno
in occasione
dell’assemblea
di approvazione del bilancio.
I
componenti
l’organo di
controllo e
l’organo di
revisione devono
essere dotati
di adeguata
professionalità, scelti tra
gli iscritti
al registro
dei revisori
legali.
Alla fine
di ciascun
esercizio, l’organo di
controllo e l’or-
gano di
revisione, ognuno per
le proprie
competenze, predisporrà
un’apposita relazione ai
bilanci, nella
quale esporrà
al Consiglio
Direttivo le
risultanze delle verifiche
effettuate in
corso d’anno.
L’organo di
controllo e
di
revisione partecipa
alle adunanze
del Consiglio Direttivo, con
facoltà di
parola ma
senza di-
ritto di
voto. ARTICOLO 27.=COLLEGIO
DEI
PROBIVIRI
Il Collegio
dei
Probiviri è
composto da
tre membri
eletti
dall'assemblea tra
le persone
fisiche
associate ovvero
indi- cate,
tra i
propri
associati, dagli enti
associati.
Esso dura
in carica
cinque
anni
ed i
suoi membri
sono
rieleggibili.
Una volta
nominato
elegge tra
i suoi membri
il
Presidente.
Il Collegio
dei
Probiviri giudica
sui ricorsi
contro le
deliberazioni
di rigetto
della
domanda di
ammissione, di esclusione
o di
sospensione
cautelare ed esercita
gli altri
poteri
attribuitigli dal
presente
statuto. ARTICOLO
28.=
SCIOGLIMENTO
L'assemblea degli
associati in sede
straordinaria delibera
lo scioglimento
dell'associazione
quando
lo scopo è
stato
raggiunto o
è divenuto
impossibile
e negli
altri casi
previsti
dalla legge,
nominando
uno o più liquidatori
e
fissandone i
poteri.
In caso
di suo
scioglimento per qualunque
causa,
il patrimonio residuo
dell’associazione è devoluto,
previo
parere positivo
dell'Ufficio
di cui
all'articolo 45, comma
1 del
Codice del
Terzo
Settore, e
salva
diversa
destinazione
imposta dalla
legge, ad
altri enti
del Terzo
settore
secondo le
disposizioni
statutarie
o dell'assemblea
o, in
mancanza, alla Fondazione
Italia
Sociale.
Il parere
è reso
entro
trenta giorni
dalla data
di
ricezione della
richiesta
che l'ente
interessato è tenuto
a inoltrare
al predetto
Ufficio
con raccomandata
a/r o
secondo le
disposizioni
previste
dal decreto
legislativo
7 marzo
2005 n.82,
decorsi i
quali il
parere si
intende
reso
positivamente.
Gli atti
di devoluzione
del patrimonio
residuo compiuti
in assenza
o in
difformità dal
parere sono
nulli.
ARTICOLO 29.=
Per quanto
non espressamente
previsto nel
presente statuto,
nell'atto costitutivo
e
negli eventuali
regolamenti interni
si fa
riferimento alle
disposizioni di
cui al
Decreto legislativo 3
luglio 2017
n.117 e
ss.mm.ii, ed,
in
quanto compatibili,
alle norme
dettate in
materia dal
codice civile. ARTICOLO
30.= NORMA
TRANSITORIA
Tutti gli
adempimenti legati all’iscrizione
al
Registro Unico
Nazionale del
Terzo Settore
che risultano
essere incompatibili
con l’attuale
disciplina, trovano
applicazione all’operatività del
R.U.N.T.S. medesimo.
A
decorrere
dal termine
di cui
all’art.104 del D.Lgs.
117/17, in
coerenza con
l’interpretazione autentica
data
al medesimo
articolo ad
opera dell’art.5-sexies del D.L.
n.148/2017, la
qualifica di
onlus di
diritto cessa
di efficacia
e trovano
applicazione le disposizioni
fiscali contenute
nel titolo
X del D.Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS
potrà essere
inserito nella
denominazione,
in
via automatica e sarà
spendibile nei rapporti
con i
terzi, negli
atti, nella
corrispondenza e nelle
comunicazioni con
il pubblico
solo dopo
aver ottenuto
l’iscrizione al
Registro
Unico
Nazionale del
Terzo Settore.
|